Diploma CSEN settore Olistico
I corsi proposti in ambito “olistico” rientrano fra le attività istituzionali del nostro Ente no-profit in riferimento alla sua natura giuridica di “Associazione di Promozione Sociale Nazionale” riconosciuta dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.
Tali corsi sono rivolti esclusivamente ai tesserati dell’ente in regola per l’anno in corso.
Le Discipline Bio Naturali rientrano tra le professioni non regolamentate, secondo la Legge dello Stato n. 4 del 14. 01. 2013 e, come tali, sono discipline libere non sottoposte ad uno specifico profilo professionale, la cui identificazione è di sola competenza dello Stato Italiano.
Le professioni non regolamentate sono, dunque, liberamente esercitabili, verso terzi, in forma individuale, associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente, purché fiscalmente in regola.
Aderire ad un determinato percorso formativo rispetto ad un altro è libero da qualsivoglia vincolo legale.
Per completezza, va precisato che in base all’art. 2229 del Codice Civile, “la legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria la iscrizione in appositi albi o elenchi”. E’ da intendersi “la legge dello Stato”, non una Legge Regionale, esulando dalle competenze delle Regioni l’istituzione di figure professionali per l’esercizio delle quali sono obbligatori determinati requisiti.
Le Regioni però, “(…) nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato (…)” emanano norme su alcune materie (art. 117 della Costituzione). Proprio per questi motivi alcune Regioni hanno approvato norme che riguardano le discipline bio-naturali e, tra quelle in vigore ed applicate, vi sono la Legge Regionale Lombarda del 1 febbraio 2005 n. 2 (“Norme in materia di discipline bio naturali”) e la Legge Regionale Toscana del 2 gennaio 2005 n. 2 (“Discipline del benessere e bio-naturali).
La legge lombarda, per evitare di far sorgere l’idea di aver istituito una nuova figura professionale con possesso di requisiti vincolanti, all’articolo 2, comma 3, a proposito dell’istituzione del Registro degli operatori in discipline bio-naturali, recita: “L’iscrizione nel registro non costituisce comunque condizione necessaria per l’esercizio dell’attività sul territorio regionale da parte degli operatori”.
Pertanto lo C.S.E.N. come “Associazione di Promozione Sociale Nazionale” riconosciuta dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali è libero di istituire corsi, in base alla normativa dello Stato ed Europea, e i cittadini sono liberi di frequentarli.
Nunzio Lopizzo
Coordinamento Nazionale Settore Olistico
(Consulenze per Affiliazioni – certificazioni- normative)